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Statuto

Art. 1

Costituzione -  Denominazione e sede

  1. E’ costituita, nel rispetto del D. L.vo n. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale (APS) denominata ASTER cultura (Associazione Studio Territorio Educazione Ricerca) con sede a Roma, Lungotevere delle Armi n. 12.​

  2. L’Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.​

  3. L’Associazione si iscriverà nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), oppure nell’attuale registro di settore equiparato al RUNTS, ai sensi dell’art. 101, comma 3, D.L.vo n. 117/2017, e potrà indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

 

Art. 2

Disciplina delle attività e dell’organizzazione interna

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, che vincola i Soci e costituisce la regola fondamentale per l’azione, le attività e l’organizzazione dell’Associazione.

  2. L’Assemblea potrà deliberare un eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la migliore disciplina degli assetti organizzativi ed operativi.

  3. Lo Statuto deve essere interpretato ed applicato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

 

Art. 3

Scopo e finalità dell’Associazione

1. L’Associazione non persegue fini di lucro, né possiede una collocazione politica, partitica o religiosa. Essa si ispira alle seguenti finalità:

a. promuovere un’antropologia integrale fondata sul valore della persona umana;

b. rivolgersi ai principali attori della formazione dei giovani: ai docenti di ogni ordine e grado, ai genitori, agli operatori educativi, a tutti coloro che, in qualche modo, sono aperti alla ricerca educativa;

c. consolidare e potenziare il rapporto di collaborazione tra Università, Scuola e Territorio in un rapporto di solidarietà operativa;

d. stabilire relazioni culturali con fondazioni, enti e associazioni interessate a sviluppare un confronto ed un dibattito  per creare condizioni di rinnovamento culturale;

e. migliorare il tessuto sociale in cui si vive e si opera;

f. sostenere e diffondere, con iniziative adeguate, il valore della cultura in tutte le sue manifestazioni;

g. approfondire la ricchezza dell’identità europea aperta al dialogo con le altre culture

2. Al fine di svolgere le proprie attività, l’Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente delle prestazioni, volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti e simpatizzanti.

​Per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione  opera sulla base di Aree culturali specifiche con finalità educative:

a. Area Pedagogico-educativa

b. Area Pedagogia sociale

c. Area Attualità sociale, culturale e giuridica

d. Area Umanistica (letteraria, artistica, sportiva)

e. Area Scientifico-tecnologica

f. Area  Iniziative di promozione sociale

Ogni singola Area è coordinata da un Responsabile.  Le Aree hanno carattere interdisciplinare e si integrano nel conseguimento della finalità generale dell’Associazione.

La modalità di lavoro privilegiata dell’Associazione è quella partecipativa attraverso eventi, seminari, corsi di aggiornamento e di perfezionamento, laboratori ecc., utilizzando anche le nuove tecnologie, entrate ormai  nel mondo della scuola e del lavoro.

Al termine di ogni attività verranno rilasciati attestati di partecipazione  e certificati di Enti accreditati.

3. ​L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 del codice del Terzo Settore.

4. L’Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.L.vo n. 117/2017.

 

Art. 4

Soci

1. Lo Statuto può essere modificato solo dall’Assemblea straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un terzo dei Soci.

2. Per deliberare la modifica occorrono la presenza di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

1. Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche, che abbiano conseguito la maggiore età, o giuridiche, italiane o straniere, in numero illimitato, che condividono le finalità per le quali l’Associazione è stata costituita e si impegnano al raggiungimento dello scopo sociale. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, nonché quanto deliberato dall’Assemblea e/o dal Consiglio direttivo.

2. L’adesione all’Associazione avviene su presentazione di due Soci e a titolo esclusivamente personale e volontario.

3. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

4. I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

a) Ordinari;

b) Sostenitori;

c) Onorari.

Art. 5

Soci Ordinari

1. L’ammissione del Socio Ordinario è subordinata a:

a. presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale decide senza obbligo di motivazione;

b. pagamento della quota sociale;

c. accettazione senza riserva del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento e loro successive modifiche.

2.  Per diventare Soci Ordinari è necessaria l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo con maggioranza di voti non inferiore ai due terzi.

3. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della prescritta quota annuale, partecipano attivamente al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione ed usufruiscono dei servizi dell'Associazione, secondo le modalità dettate dal Regolamento.

Art. 6

Soci Sostenitori

1. Appartengono alla categoria dei Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche ammesse, quali Soci Ordinari, all’Associazione che ne condividano le finalità sostenendole anche finanziariamente, essi hanno gli stessi doveri e diritti dei Soci Ordinari.

 

Art. 7

Soci Onorari

1. Soci Onorari sono coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze in campo culturale, politico, istituzionale, scientifico e/o sociale.

2. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo con maggioranza di voti non inferiori ai due terzi.

3. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale e possono svolgere le attività dell'Associazione e usufruire dei relativi servizi con le modalità dettate dal Regolamento interno, non hanno diritto al voto, ma possono essere presenti all’Assemblea.

Art. 8

Quote

1. Le quote annue per l’iscrizione, il rinnovo e la conferma della qualità di Socio vanno corrisposte in un'unica soluzione tramite pagamento su c/c bancario, postale.

2. L’importo delle quote e le modalità di pagamento sono stabilite con Regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo e reso noto all’Assemblea dei Soci.

Art. 9

Doveri e diritti dei Soci

1.Tutti i Soci Ordinari e Sostenitori hanno il dovere di:

a) rispettare il presente Statuto e tutte le regole interne;

b) svolgere la propria attività a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro;

c) versare la quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

2. I Soci Ordinari e Sostenitori hanno il diritto di:

a) elettorato attivo e passivo negli organi sociali;

b) essere informati sulle attività dell’organizzazione;

c) prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali di tutti gli organi sociali;

d) votare in Assemblea, purchè in regola con la quota annuale ed essere iscritti da almeno tre mesi nel libro Soci.

3. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

4. La quota sociale è annuale, intrasmissibile, personale e non rimborsabile.

Art. 10

Perdita ed esclusione dalla qualità di Socio

1. La qualifica di Socio ed i relativi diritti si perdono per dimissioni volontarie, da presentare per iscritto al Presidente e ratificate dal Consiglio Direttivo, ed in caso di morte.

2. I Soci possono essere esclusi dall’Associazione per morosità superiore a novanta giorni nel pagamento delle quote annuali o di quant’altro eventualmente dovuto, per infrazioni allo Statuto o al Regolamento interno, nonché per comportamento contrario alle finalità dell’Associazione o di ostacolo al buon andamento delle sue attività.

3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione all’interessato dei fatti addebitatigli.

4. La delibera di esclusione dovrà essere ratificata dall’Assemblea ed il Presidente dovrà comunicarla al Socio escluso.

Il Socio escluso o receduto dall’Associazione non ha il diritto al rimborso delle quote già versate, né ad alcuna indennità.

Il Socio escluso può impugnare il provvedimento in base a quanto previsto dai successivi articoli 17 e 27 dello Statuto.

 

Art. 11

Gli organi dell’Associazione

1. Gli Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente;

  • il Vicepresidente;

  • il Segretario Generale;

  • il Tesoriere;

  • il Collegio dei Probiviri;

  • l’Organo di controllo.

2. Alle cariche sociali possono essere eletti tutti i Soci Ordinari e Sostenitori.

3. Tutte le cariche sono gratuite ed hanno durata di tre anni. Le cariche sono rinnovabili per ulteriori due mandati.

 

​Art. 12

L’Assemblea

1. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari e Sostenitori e, senza diritto al voto, gli Onorari, purché in regola con il pagamento delle quote annuali. Ad ogni Socio corrisponde un voto.

2. Tutti i Soci possono esercitare il diritto di voto, anche per delega.  Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio, che non sia membro del Consiglio Direttivo o Revisore; tuttavia nessun Associato può rappresentare più di altri tre Soci.

3.  L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

4. L’Assemblea ordinaria è convocata: dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta motivata presentata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. L‘Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale:

a. per discutere, approvare o modificare il bilancio preventivo e consuntivo;

b. per eleggere o surrogare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;

c. per nominare l’Organo di controllo;

d. per stabilire le direttive generali e gli indirizzi dell’Associazione;

e. per trattare tutti gli argomenti che siano di sua competenza o negli altri casi di legge.

5. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, anche su richiesta motivata ed indicante l’ordine del giorno presentata al Consiglio stesso da almeno un quinto dei soci. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di indire l’Assemblea straordinaria al più tardi entro un mese dal ricevimento della domanda. E’ di competenza dell’Assemblea straordinaria:

a. l’approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Associazione;

b. la deliberazione sulle questioni che il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Soci ritengono opportuno sottoporre all’Assemblea in via straordinaria;

c. la deliberazione sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina dei liquidatori determinandone i poteri.

6. I Soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio anche via pec e mediante affissione nella sede dell’Associazione dell’avviso di convocazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve riportare l’ordine del giorno, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza. Nello stesso avviso saranno indicati anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, nel caso che la prima andasse deserta. La seconda convocazione non potrà aver luogo se non sia trascorso un giorno dalla prima.

7. L’Assemblea vota di norma per alzata di mano o, su richiesta della maggioranza, con votazione a scrutinio segreto e per iscritto.

8. Le votazioni riguardanti gli organi dell’Associazione e quelle relative a persone fisiche avvengono sempre con votazione a scrutinio segreto e per iscritto.

9. Le Assemblee deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del codice civile.

 

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a quindici. In sede di prima costituzione gli Organi Sociali possono essere eletti in deroga al presente Statuto, per la durata di quattro anni.

2. Ad eccezione dell’ eventuale costituzione in deroga degli Organi Sociali di cui al comma 1, il Consiglio Direttivo, nella seduta immediatamente successiva all’Assemblea che ha provveduto alla nomina dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri il Presidente, i due Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario generale, e, ove non nominato dall’Assemblea, anche il Collegio dei Probiviri.

​3. Il Consiglio Direttivo sovrintende alla ordinaria gestione delle attività sociali ed adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all’art.1.

​4. Il Consiglio si riunisce di norma tre volte l’anno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti. La convocazione dovrà avvenire mediante comunicazione scritta inviata tramite posta o con notificazione a mano o per via telematica.

​5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

​6. Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

​7. Il Consiglio Direttivo:

a. definisce gli indirizzi generali dell’Associazione;

b. delibera il Regolamento interno e le eventuali modifiche;

c. determina la misura delle quote annuali nonché quello per l’utilizzo delle attrezzature e la fruizione dei servizi, stabilendo le modalità di riscossione;

d. decide sulle richieste di iscrizioni e di recesso;

e. delibera l’esclusione dall’Associazione ed i provvedimenti disciplinari;

f. redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;

g. predispone la relazione annuale di accompagnamento al bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea;

h. determina l’assunzione e il licenziamento del personale eventualmente necessario per il funzionamento dei servizi e delle strutture, stabilendo il relativo trattamento economico e giuridico;

i. delibera e stipula gli atti che risultassero utili o necessari per il perseguimento delle finalità sociali ivi compresi gli atti relativi alla destinazione ed all’investimento delle eventuali disponibilità;

j. delibera acquisti, vendite, cessioni, comodati, accettazioni di donazioni, eredità, lasciti e legati, transazioni e rinunce.

​​8. Il Consiglio Direttivo può delegare temporaneamente le proprie attività al Presidente o a uno o più Consiglieri e può nominare e revocare in ogni momento Delegati a singole attività, conferendo loro i poteri all’uopo necessari. La nomina di Delegato può avvenire nei confronti dei Soci aventi diritto al voto ed in casi specificamente motivati anche di soci onorari.

Art.14

Presidente

1. Il Presidente presiede le Assemblee e le riunioni del Comitato Direttivo, promuove e coordina l’attività sociale.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale degli atti e provvedimenti con potestà di delega per singoli atti e sulla esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo. Sottoscrive il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea dei soci.  Pone in essere tutte le azioni per la tutela del nome e del simbolo dell'Associazione.

3. In caso di assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente Vicario.

4. Il Presidente, in rappresentanza dell’Associazione, ha la potestà, previa delibera del Consiglio Direttivo, di aprire conti correnti bancari e postali a quest’ultima intestati, per effettuare le normali operazioni di gestione ovvero emettere ed incassare assegni, contributi e finanziamenti da istituzioni statali, regionali, provinciali, comunali, locali e da privati.

 

Art.15

Vice Presidenti

I Vice Presidenti sono eletti in numero massimo di due e sostituiscono a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza e/o legittimo impedimento dello stesso. Se nominati entrambi i Vicepresidenti uno dei due dovrà essere individuato quale Vicario.

 

Art.16

Segretario Generale

Il Segretario generale opera in stretta collaborazione con il Presidente dell’Associazione e in particolare:

1. cura e mantiene i rapporti con i membri del Consiglio Direttivo, stabilendo un buon   clima di lavoro;

2. propone l’o.d.g., sentiti i membri del Consiglio Direttivo;

3. provvede alla stesura del verbale delle riunioni;

4. coordina la collaborazione tra i Responsabili delle Aree culturali;

5. collabora con il Tesoriere e con il settore organizzativo-tecnologico.

 

Art.17

Tesoriere

1. Il Tesoriere amministra i fondi dell’Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, tiene la cassa sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere riscuote le quote sociali ed eventuali proventi e provvede alle spese ordinarie. Per le spese straordinarie deve essere autorizzato dal Presidente dell’Associazione. A tale scopo viene conferita dal  Presidente al Tesoriere la delega alla firma su conto bancario e/o conto postale dell’Associazione. I mandati di pagamento delle spese non costituiscono titolo legale se non  muniti della firma del Presidente.

3. Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei libri sociali e contabili.

 

Art. 18

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea.

2. E’ composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i Soci aventi diritto al voto.

3. Il Presidente del Collegio, se non nominato/eletto dall’Assemblea, è nominato dal Collegio medesimo tra i suoi componenti.

4. Il Collegio agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi dell’Associazione oppure di un solo Socio: ogni richiesta è considerata valida se formulata per iscritto, motivata e firmata.

Al Collegio compete anche la composizione delle vertenze tra Associazione e Soci o tra i Soci. L’esperimento della conciliazione innanzi ai Probiviri costituisce condizione di promovibilità dell’azione innanzi agli arbitri in base al disposto dell’art. 27.

 

Art. 19

Organo di controllo

1. Ai sensi dell’articolo 30 del Codice del Terzo settore, l’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico (Revisore Unico) o collegiale (Collegio dei Sindaci Revisori).

2. L'Organo di controllo monocratico è composto da un Revisore legale iscritto nell'apposito registro dei Revisori legali, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

3. L'Organo di controllo collegiale si compone di tre membri effettivi, tra i quali almeno il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel registro dei revisori legali, e di due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria anche tra persone non associate, ma iscritte all'Ordine degli Avvocati e\o all'Ordine dei Commercialisti.

4. L'Organo di controllo:

a. controlla l'amministrazione dell'Associazione;

b. vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 22 del presente Statuto.

5. Il bilancio sociale dà atto degli esiti delle verifiche svolte.

6. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. L.vo n. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso, ove collegiale, è costituito esclusivamente da tre revisori legali.

7. L'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. L'Organo di controllo, nell'ambito delle sue funzioni, assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

9. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi, i suoi componenti sono rieleggibili.

 

Art. 20

Beni dell'Associazione

1. Nel patrimonio dell'Associazione possono essere ricompresi beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e debbono essere intestati a quest'ultima.

2. I beni immobili, i beni mobili registrati ed i beni mobili vanno elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci.

 

Art. 21

Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, comunque denominate o capitale, a Soci lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 22

Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono quelli relativi, per competenza, all'anno di riferimento con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. L.vo n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il primo esercizio ha durata dal momento della registrazione fino alla fine dell'anno solare successivo.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e, dopo le verifiche dell'Organo di controllo, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

 

Art. 23

Bilancio sociale

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

3. Il bilancio viene, in ogni caso, redatto nei modi previsti dall'art 14 del D. L.vo n. 117/2017.

 

Art. 24

Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle attività dell'Assemblea ed il libro delle attività del Consiglio Direttivo.

2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione debbono essere indirizzate al Consiglio Direttivo.

Art. 25

Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui alla lettera i) dell'art 56, del D. L.vo n. 117/2017, sono stipulate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e vengono sottoscritte dal Presidente, in quanto legale rappresentante dell'Associazione.

2. Copia di ogni convenzione viene custodita, a cura del Presidente, presso la sede.

 

Art. 26

Rapporti di collaborazione

1. L'Associazione può avvalersi della collaborazione di professionisti muniti di partita IVA, con remunerazione ragguagliata a quella prevista dall'art 16 del D. L.vo n. 117/2017.

2. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di cui al comma che precede sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 27

Responsabilità ed assicurazione dei Volontari

1. I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art 18 del D. L.vo n. 117/2017.

2. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

 

Art. 28

Provvedimenti disciplinari- controversie

1. Previa contestazione agli interessati dei relativi addebiti, il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti di tutti i soci, i seguenti provvedimenti disciplinari:

a. l’ammonizione;

b. la sospensione a termine;

c. l’esclusione.

2. Eventuali controversie tra i Soci, il Consiglio direttivo, i suoi membri, o tra questi e l’Associazione relative all’interpretazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti, ove non risolte dalla preventiva procedura di conciliazione, di cui all’articolo 17, sono rimesse al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri dei quali  due, uno per ciascuno, scelti dalle due parti; ed il terzo scelto dai due arbitri di parte di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

3. I membri del Collegio arbitrale decidono, quali amichevoli compositori, pro bono et aequo, con giudizio inappellabile e senza formalità di procedura, entro novanta giorni dalla accettazione della nomina.

 

Art. 29

Responsabilità dell'Associazione e Foro competente

1. L'Associazione risponde, esclusivamente con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

2. Il Foro competente è quello di Roma.

3. Condizione di proponibilità della lite è quella di avere obbligatoriamente esperito la procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione innanzi alla Commissione dei Probiviri, a norma del secondo comma del precedente articolo 17.

 

Art. 30

Estinzione o scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. L.vo n. 117/2017.

 

Art. 31

Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. L.vo n. 117/2017, ed ai principi generali del diritto nazionale e comunitario.

2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

3. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente Statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione.

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